|
ORDINANZA N. 2769 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.147 trc |
LOCALITÀ via Nizza |
data 21/06/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
prot. n. |
FB45/B/GTT/nizza500 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. Metroferro per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino Linea 1 - Porta Niova - Marconi;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
1) in :
§ Via Nizza, carreggiata Est tratto: corso
Vittorio Emanuele II - via Berthollet;
§ Via Nizza, carreggiata Ovest tratto: corso
Vittorio Emanuele II - via Berthollet;
· l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;
2) in :
§ Via Nizza, carreggiata Est tratto: corso
Vittorio Emanuele II - via Berthollet;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
· l'istituzione del limte masimo di velocità di 30 Km/h;
3) in via Nizza,
carreggiata Est tratto: corso Vittoriro Emanuele II - via Berthollet
·
l'istituzione del divieto di circoalzione veicolare ai
veicoli aventi massa superiore alle 3,5 t;
4)
in via Nizza
·
l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare
precedenza (STOP) per i veicoli che percorrrono la carreggiata Est della via
all'intersezione con la carreggiata Ovest della stessa in prossimità del n.c.
17 bis;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo