ORDINANZA N. 2767
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1752 T |
LOCALITÀ c.so Palermo
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data 21.06.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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SC/23/A/feste/palermo |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 2720 prot. 1735 del 19.06.2007 con cui la Circoscrizione n. 6, è autorizzata a chiudere alcune vie per lo svolgimento della festa di via denominata "Il Borgo in festa";
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità;
Vista l'ordinanza n. 3 prot. 82 dl 20.01.1976 con cui si istituisce in c.so Palermo all'intersezione con c.so Novara l'obbligo per i veicoli che percorrono c.so Palermo direzione Sud di proseguire diritto;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento della suddetta festa di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
· il consenso di svoltare a sinistra per i veicoli della GTT che percorrono la carreggiata in direzione Sud all'intersezione con corso Novara in deroga all'ordinanza n. 3 prot. 82 del 20.01.1976 meglio specificata in premessa;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione della festa, a cura e spese dell'organizzazione;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio