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ORDINANZA N. 2737 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
303 |
LOCALITÀ Via RODI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
20.06.2007 |
SB/VARIE07/rodi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2021 prot. n. 405 dell'8.6.2001 con la quale in via Rodi era stato istituito, tra l'altro, il divieto di sosta, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato NORD della via, a partire da m 3.00 circa dal f.m. OVEST di via Botero, nelle apposite rastrelliere, per un tratto di m 7.00 circa procedendo verso OVEST;
Considerato che è stata presentata alla civica Amministrazione, da parte del titolare di un esercizio pubblico sito in via Botero 16, la domanda relativa alla posa in opera di un dehors stagionale sull'area attualmente riservata di cui alla suddetta ordinanza;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Rodi
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori
e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord della via, per un
tratto di m 5 a partire da m 5 ad est dell'intersezione con via Stampatori e
procedendo verso est;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 2021 prot. n. 405 dell'8.6.2001, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.