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ORDINANZA N. 2642

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 296

LOCALITÀ C.so Chieti

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 14.6.2007

MO/VARIE07/Chieti

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2916 prot. n. 400 del 27.7.2005 con la quale, veniva istituito in piazza Toti, il divieto di fermata sul lato interno della carreggiata, nei tratti situati in corrispondenza delle intersezioni con le vie Oropa , Ricci e Rimini;

Vista l'istanza di alcuni cittadini residenti nella zona di Corso Chieti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in C.so Chieti nel tratto Piazza Toti - Piazza Chiaves

1)     l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati: a) sul lato NORD della carreggiata SUD del corso; b) sul lato SUD della carreggiata NORD del corso;

2)     la revoca dell'ordinanza n. 2916 prot. n. 400 del 27.7.2005 meglio specificata in premessa;

3)     la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio