Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 2631

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 293

LOCALITÀ via Casteldelfino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 5

Del 13.6.2007

MO/VARIE07/Casteldelfino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Divisione Funzioni Istituzionali, Ufficio Urbanistica della Circoscrizione 5;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Casteldelfino

 

1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:

­       sulla semicarreggiata EST:

a)      a m 10.00 circa a SUD del f.m. SUD del varco di collegamento situato a SUD di Largo Cardinale Massaia, collegante via Casteldelfino e via Cardinale Massaia,;

b)      immediatamente a SUD del f.m. NORD del varco di collegamento situato a NORD di Largo Cardinale Massaia, collegante via Casteldelfino e via Cardinale Massaia ;

- sulla semicarreggiata OVEST:

a)      immediatamente a NORD del f.m. SUD del varco di collegamento situato a SUD di Largo Cardinale Massaia, collegante via Casteldelfino e via Cardinal Massaia,;

b)      a m 10.00 circa a NORD del f.m. NORD del varco di collegamento situato a NORD di Largo Cardinale Massaia, collegante via Casteldelfino e via Cardinale Massaia;

 

 

 

2) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

AVVERTE

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio