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ORDINANZA N. 2629 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 291 |
LOCALITÀ
Via SANTENA |
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CIRCOSCRIZIONE N.9 |
Del 13.6.2007 |
SB/VARIE07/santona |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2678 prot. n. 361 dell'11.7.2005 con la quale in via Santona, tra l'altro, era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, per n.2 posti auto con disposizione "a spina", sul lato nord della via a m 9,50 circa ad est del filo carraio est del passo carraio contraddistinto con il n.c. 5 e procedendo verso est;
Vista la richiesta del Corpo di Polizia Municipale Settore Servizi Territoriali Sezione Circoscrizionale 9 Nizza Lingotto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 2678 prot. n. 361 dell'11.7.2005, per la parte
istitutiva, meglio specificata in premessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio