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ORDINANZA N. 2627

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 289

LOCALITÀ Corso CAIO PLINIO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

Del 13.06.2007

SB/VARIE07/plinio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali 9 Nizza - Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Caio Plinio

1)      l'istituzione di un'area adibita a parcheggio veicolare delimitata da corso Traiano, corso Caio Plinio e il fabbricato contraddistinto dai nn.cc. 72 e 74, avente varco di entrata/uscita su corso Caio Plinio;

2)      l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati lungo i lati perimetrali che delimitano l'area di cui al punto 1), con disposizione "a pettine";

3)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che uscendo dall'area di cui al punto 1) si immettono su corso Caio Plinio;

4)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest del corso, a partire dall'ideale protendimento del filo fabbricato nord-ovest contraddistinto con il n.c. 72 e procedendo verso sud sino all'intersezione con la rotonda di corso Traiano;

5)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio