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ORDINANZA N. 2627 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 289 |
LOCALITÀ Corso CAIO PLINIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del 13.06.2007 |
SB/VARIE07/plinio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali 9 Nizza -
Lingotto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Caio Plinio
1)
l'istituzione
di un'area adibita a parcheggio veicolare delimitata da corso Traiano, corso
Caio Plinio e il fabbricato contraddistinto dai nn.cc. 72 e 74, avente varco di
entrata/uscita su corso Caio Plinio;
2)
l'istituzione
della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati lungo i lati
perimetrali che delimitano l'area di cui al punto 1), con disposizione "a
pettine";
3)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che uscendo
dall'area di cui al punto 1) si immettono su corso Caio Plinio;
4)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato ovest del corso, a partire dall'ideale
protendimento del filo fabbricato nord-ovest contraddistinto con il n.c. 72 e
procedendo verso sud sino all'intersezione con la rotonda di corso Traiano;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.