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ORDINANZA N. 2625 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 287 |
LOCALITÀ Corso DUCA degli ABRUZZI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 13.6.2007 |
SB/VARIE07abruzzi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 14.12.2004 mecc. n. 2004 12097/119, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: "viabilità ciclabile anno 2004 - opere di manutenzione straordinaria e di completamento - approvazione progetto definitivo - (omissis...);
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Duca
degli Abruzzi
1)
l'istituzione
di una pista ciclabile bidirezionale nei seguenti tratti:
a)
sul
lato est della banchina est, nel
tratto compreso tra corso Rosselli e via Fratelli Carle;
b)
sulla
banchina est nell'area attrezzata situata a m 3 circa dal lato est della
carreggiata centrale, nel tratto compreso tra via Fratelli Carle e corso
Einaudi;
c)
sulla
banchina est nell'area attrezzata situata a m 7.50 circa dal lato est della
carreggiata centrale, nel tratto compreso tra corso Einaudi e corso Stati
Uniti;
d)
sulla
banchina est nell'area attrezzata situata a m 5 circa dal lato est della
carreggiata centrale, nel tratto compreso tra corso Stati Uniti e corso
Vittorio Emanuele II;
2)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della pista ciclabile, in relazione alla sua natura, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.