ORDINANZA N. 2615

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE PARCHEGGI E SUOLO

n.ro progr. 115 trc

LOCALITÀ via Garessio, Nizza, via Vado, via Spotorno, piazza De Amicis

data 13/06/2007

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

FB45/B/GTTmetro/garessio

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Viste le richieste presentate dalla GTT S.p.A. Metroferro per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino Linea 1 - Lotto 2 - accesso Est stazione Dante e realizzazione fognatura bianca;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

A) in via Garessio, tratto: via Nizza - via Spotorno, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 13.07.07

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

B) in:

§    via Vado, su ambo i lati tratto: via Nizza - via Spotorno, dal 14.06.07 al 30.07.07;

§    via Spotorno, su ambo i lati tratto: via Garessio - via Vado, dal 14.06.07 al 30.07.07;

§    via Garessio, su ambo i lati tratto: via Spotorno - via Nizza, dal 14.06.07 al 30.07.07;

§    piazza De Amicis, lato Est della carreggiata Est tratto: n.c. 125 - corso Dante, dal 18.06.07 al 13.07.07;

§    via Nizza, lato Ovest tratto: piazza Nizza - piazza De Amicis, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 15.07.07, i lavori dovranno essere eseguti a tratti non superiori a m 40 per volta;

·        l'istituzione dl divieto di fermata ;

C) in via Nizza, carreggiata Est tratto: via Garessio - Finalmarina, dal 14.06.07 al 30.07.07

·        l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da Sud verso Nord;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)       la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)       sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)       che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·         la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE PARCHEGI E SUOLO