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ORDINANZA N. 2510 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 284 |
LOCALITÀ via Monte Rosa |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
Del 5.06.2007 |
GI/VARIE07/monte
rosa |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2242 prot. 409 del 20.08.1999, con la quale in via Monte Rosa
veniva istituito tra l'altro al punto 1) lettera b) il divieto di sosta
permanente a cavallo del n.c. 165, per un tratto di m 25.00;
Vista la segnalazione della Direzione Didattica
"A.S. NOVARO";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Monte
Rosa
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita agli scuolabus
esclusivamente per effettuare le operazioni di salita e discesa bambini,
sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del n.c. 165 e procedendo verso
SUD, per un tratto di m 9.00 circa, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca del punto 1) lettera b) dell'ordinanza n. 2242 prot. 409 del 20.08.1999,
meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.