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ORDINANZA N. 2510

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 284

LOCALITÀ via Monte Rosa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

Del 5.06.2007

GI/VARIE07/monte rosa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2242 prot. 409 del 20.08.1999, con la quale in via Monte Rosa veniva istituito tra l'altro al punto 1) lettera b) il divieto di sosta permanente a cavallo del n.c. 165, per un tratto di m 25.00;

Vista la segnalazione della Direzione Didattica "A.S. NOVARO";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Monte Rosa

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare le operazioni di salita e discesa bambini, sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del n.c. 165 e procedendo verso SUD, per un tratto di m 9.00 circa, con disposizione "in fila";

2)      la revoca del punto 1) lettera b) dell'ordinanza n. 2242 prot. 409 del 20.08.1999, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio