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ORDINANZA N. 2505

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 279

LOCALITÀ Via SAN SECONDO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 5.06.2007

SB/VARIE07/secondo2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2852 prot. n. 601 del 21.8.2001 con la quale in via San Secondo, tra l'altro, erano stati istituiti: il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con sosta consentita ai veicoli dei servizi religiosi, sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del n.c. 92 per un tratto di m 15 circa con disposizione "in fila"; la sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato OVEST, nel tratto compreso tra corso Sommeiller e via Magellano, eccetto i tratti destinati ai servizi religiosi e le aree riservate al servizio di veicoli di persone disabili, situate rispettivamente: a SUD del f.f. SUD di corso Sommeiller, a SUD del f.f. SUD di via Filangieri e tra i nn.cc. 98 bis e 100, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 47, prot. n. 45 del 7.01.97;

Vista l'ordinanza n. 2261 prot. n. 260 del 23.5.2007 con la quale è stato istituito il divieto di fermata sul lato ovest della via, nel tratto compreso tra corso Sommeiller e via Filangeri;

Vista l'ordinanza n. 2262 prot. n. 261 del 23.5.2007 con la quale è stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, per un posto auto, sul lato ovest della via, a partire da m 15 a nord del passo carraio contraddistinto con il n.c. 92, con disposizione "in fila";

Considerato, dunque, che nel tratto di cui all'ordinanza n. 2852/01 sono presenti: l'area riservata ai servizi religiosi, il tratto in cui è vietata la fermata e il tratto riservato ai veicoli delle persone disabili di cui alle rispettive ordinanze n. 2261/07 e 2262/07 suddette;

Considerato che detti tratti dovranno essere esclusi dal pagamento della sosta, e ritenuta pertanto la necessità di adeguare la formulazione dell'ordinanza n. 2852/01 come meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

in via San Secondo

nel tratto: corso Sommeiller - via Magellano

 

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con sosta consentita ai veicoli dei servizi religiosi, sul lato OVEST della via, immediatamente a NORD del n.c. 92 per un tratto di m 15 circa con disposizione "in fila";

2)      la conferma dell'ordinanza n. 2261 del 23.5.2007;

3)      la conferma dell'ordinanza n. 2262 del 23.5.2007;

4)      l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato ovest, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 47, prot. n. 45 del 7.01.97, fatta eccezione per i posti auto riservati ai veicoli delle persone disabili, per il tratto riservato ai veicoli adibiti ai servizi religiosi e per il tratto in cui è vietata la fermata di cui ai suddetti punti 1), 2), 3);

5)      la revoca dell'ordinanza n. 2852 prot. n. 601 del 21.8.2001 citata in premessa, per la parte istitutiva;

6)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente del Settore Esercizio