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ORDINANZA
N. 2468 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE
ESERCIZIO
n.ro progr 1580 T |
LOCALITÀ: via Racagni |
data 04.06.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N.7 |
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Am22/2007/steccato/racagni |
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IL
DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e
s.m.i.. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento
degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed
in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della Divisione Ambiente e
Verde, relativa al trasferimento temporaneo delle attrezzature AMIAT in via
Racagni ;
Visto il parere espresso del Settore Mobilità , a
seguito degli accordi intercorsi tra AMIAT e GTT;
Considerata l'esigenza di chiudere al traffico
privato la via Racagni (strada posta fra un deposito AMIAT ed il Parco Crescenzio ) sino a compimento
dell'iter di assegnazione di una nuova
area;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
a far
tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 29.04.2008
in via
Racagni
·
l'istituzione del
divieto di transito veicolare e di sosta permanente;
con la precisazione che l'attuazione della
presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie
autorizzazioni;
·
la pubblicità dei
suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali,
la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la
posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica
tuttora vigente alla scadenza del presente provvedimento, a cura e spese
dell'AMIAT S.p.A;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma
3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
IL
DIRIGENTE COORDINATORE DEL SETTORE ESERCIZIO