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ORDINANZA N. 2445 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 270 |
LOCALITÀ Via Capelli |
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CIRCOSCRIZIONE N. 4 |
Del 04.06.2007 |
MO/VARIE07/capelli |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1084 prot. n. 979 del 17/09/1993 che istituiva in via Capelli nel tratto: via Asinari di Bernezzo - via Carrera escluse, il divieto di circolazione veicolare nei giorni feriali in determinati orari;
Vista la richiesta della Direzione Didattica Statale "DUCA D'AOSTA" con la quale viene segnalata l'esigenza di anticipare il divieto di circolazione nella fascia pomeridiana;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Capelli
1) l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso: via Asinari di Bernezzo e via Carrera escluse, nei giorni feriali e orari sottoelencati:
dalle ore 8.20 alle ore 8.40
dalle ore 12.25 alle ore 12.40
dalle ore 16.25 alle ore 16.40
nei giorni di martedì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 12.55 alle ore 13.10;
nei giorni di lunedì-mercoledì dalle ore 14.10 alle ore 14.40;
2) la revoca dell'ordinanza n. 1084 prot. n. 979 del 17/09/1993 meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.