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ORDINANZA
N. 2439 |
CITTA' DI
TORINO
SETTORE
ESERCIZIO
Prot.
n. 1577T |
LOCALITA':
aree mercatali |
Del
01/06/07 |
CIRCOSCRIZIONE
N. tutte |
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Am22/morabito/2007/strane/merca09 |
Visto l'art. 107 del Testo Unico
sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del
18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6,7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Considerato
che con nota prot. n. 24413/2007 del 31.05.2007 il Dirigente del Settore Mercati Rionali ha comunicato l'elenco
dei mercati rionali autorizzati all'apertura straordinaria, in deroga, nella
giornata del 02.06.2007;
Vista l'ordinanza n. 2365 del 28.05.2007 del Settore Mercati Rionali;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nelle seguenti aree
mercatali aperte alla circolazione veicolare:
- Casale Borromini;
- Grosseto;
·
il
giorno venerdì 01.06.2007 l'applicazione
dei provvedimenti viabili normalmente in vigore il giorno prefestivo del
Sabato ossia dalle ore 06.00 alle ore 19.30;
·
il
giorno sabato 02.06.2007 l'applicazione
dei provvedimenti viabili normalmente in atto per il funzionamento dei
mercati, dalle ore 06.00 alle ore 18.00;
·
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante l'affissione in loco della
copia della presente ordinanza e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di
Polizia presenti;
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO |
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