ORDINANZA N. 2439

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

 

Prot. n. 1577T

LOCALITA': aree mercatali

Del 01/06/07

CIRCOSCRIZIONE N. tutte

 

Am22/morabito/2007/strane/merca09

 

 

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

 

Visti gli artt. 5, 6,7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

 

Considerato che con nota prot. n. 24413/2007 del 31.05.2007 il Dirigente del Settore Mercati Rionali ha comunicato l'elenco dei mercati rionali autorizzati all'apertura straordinaria, in deroga, nella giornata del 02.06.2007;

 

Vista l'ordinanza n. 2365 del 28.05.2007 del Settore Mercati Rionali;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

 

nelle seguenti aree mercatali aperte alla circolazione veicolare:

 

-        Casale Borromini;

-        Grosseto;

 

 

·        il giorno venerdì 01.06.2007 l'applicazione dei provvedimenti viabili normalmente in vigore il giorno prefestivo del Sabato ossia dalle ore 06.00 alle ore 19.30;

 

·        il giorno sabato 02.06.2007 l'applicazione dei provvedimenti viabili normalmente in atto per il funzionamento dei mercati, dalle ore 06.00 alle ore 18.00;

 

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante l'affissione in loco della copia della presente ordinanza e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti;

 

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

F.to IL DIRIGENTE DEL

SETTORE ESERCIZIO