ORDINANZA N. 2427

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 1565 T

LOCALITÀ: parco Crescenzo ...

Data 01.06.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 7

 

PAT.R/manispo/gare/parco crescenzo

Oggetto: GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA "26ma TORINO IN BICICLETTA" - 3 GIUGNO 2007

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DELLA BICICLETTA per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "26ma TORINO IN BICICLETTA";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 3 giugno 2007

in :

§         PARCO CRESCENZO, PARCO COLLETTA, PIAZZA SOFIA, VIA BOTTICELLI, CORSO GROSSETO, CORSO POTENZA, CORSO LECCE, CORSO TRAPANI, CORSO SIRACUSA, CORSO SEBASTOPOLI, CORSO GALILEO FERRARIS, CORSO ROSSELLI, CORSO DANTE, CORSO MASSIMO D'AZEGLIO, CORSO CAIROLI, LUNGO PO MACHIAVELLI, LUNGO PO ANTONELLI, LUNGO DORA COLLETTA, PARCO CRESCENZO;

-         l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.00 fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)      non vengano posizionate strutture o altro sulle aree verdi;

b)      non vengano impegnate le alberate con tiranti o altro;

c)      le aree interessate vengano lasciate pulite e libere da ingombri al termine della occupazione;

d)      non dovranno essere parcheggiati automezzi all'interno del parco; (eccetto carico-scarico)

e)      eventuali danni saranno addebitati al richiedente;

f)        i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, astenendosi dal competere fra di loro;

g)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

F.to F.to Il Dirigente del Settore Esercizio