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ORDINANZA N. 2427 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1565 T |
LOCALITÀ: parco Crescenzo ... |
Data
01.06.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
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PAT.R/manispo/gare/parco
crescenzo |
Oggetto: GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA "26ma
TORINO IN BICICLETTA" - 3 GIUGNO
2007
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
ASSOCIAZIONE CLUB AMICI DELLA BICICLETTA per lo svolgimento della
manifestazione ciclistica denominata "26ma TORINO IN BICICLETTA";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 3 giugno 2007
in :
§
PARCO CRESCENZO, PARCO COLLETTA, PIAZZA SOFIA, VIA
BOTTICELLI, CORSO GROSSETO, CORSO POTENZA, CORSO LECCE, CORSO TRAPANI, CORSO
SIRACUSA, CORSO SEBASTOPOLI, CORSO GALILEO FERRARIS, CORSO ROSSELLI, CORSO
DANTE, CORSO MASSIMO D'AZEGLIO, CORSO CAIROLI, LUNGO PO MACHIAVELLI, LUNGO PO
ANTONELLI, LUNGO DORA COLLETTA, PARCO CRESCENZO;
- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 09.00 fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) non vengano posizionate strutture o altro sulle aree verdi;
b) non vengano impegnate le alberate con tiranti o altro;
c) le aree interessate vengano lasciate pulite e libere da ingombri al termine della occupazione;
d) non dovranno essere parcheggiati automezzi all'interno del parco; (eccetto carico-scarico)
e) eventuali danni saranno addebitati al richiedente;
f) i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, astenendosi dal competere fra di loro;
g) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio