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ORDINANZA N. 2425 |
CITTÀ DI
TORINO
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1563 T |
LOCALITÀ: corso Lombardia |
data
01.06.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
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P.R./manispo/gare/3.6.2007 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva 27mo GIRO "SULLE STRADE DEL COLLE BRAIDA", 3 GIUGNO 2007.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
ASSOCIAZIONE VELO CLUB FREJUS per lo svolgimento della manifestazione
denominata "27mo GIRO SULLE STRADA DEL COLLE BRAIDA";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 3 giugno 2007
in:
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 08.30 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza ;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, evitando di gareggiare tra loro durante le fasi di arrivo e attenendosi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada;
· il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.