|
ORDINANZA N. 2317 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 1494 t |
LOCALITÀ: parco Ruffini ... |
data
25.05.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
|
PAT.R/manispo/gare/parcoruffini |
Oggetto: GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA - 27 MAGGIO
2007
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
V.C. BERGAMIN TORINO per lo svolgimento della manifestazione ciclistica
denominata "9^ TROFEO DI PRIMAVERA";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 27 maggio 2007
in :
§
PARCO RUFFINI - CORSO TRAPANI - CORSO SIRACUSA -
CORSO TAZZOLI - CORSO AGNELLI - PIAZZA CAIO MARIO - VIA O. VIGLIANI - PIAZZA
BENGASI - USCITA DALLA CITTA' PER MONCALIERI
(e ritorno) ;
- l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) non vengano posizionate strutture o altro sulle aree verdi;
c) non vengano impegnate le alberate con tiranti o altro;
d) le aree interessate vengano lasciate pulite e libere da ingombri al termine della manifestazione e non vengano parcheggiati automezzi all'interno del parco (eccetto l'ingresso dei veicoli per carico e scarico);
e) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;
f) i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, astenendosi dal competere fra di loro;
g) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio