ORDINANZA N. 2317

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 1494 t

LOCALITÀ: parco Ruffini ...

data 25.05.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 3

 

PAT.R/manispo/gare/parcoruffini

Oggetto: GARA CICLISTICA NON COMPETITIVA - 27 MAGGIO 2007

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta della V.C. BERGAMIN TORINO per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "9^ TROFEO DI PRIMAVERA";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 27 maggio 2007

in :

§         PARCO RUFFINI - CORSO TRAPANI - CORSO SIRACUSA - CORSO TAZZOLI - CORSO AGNELLI - PIAZZA CAIO MARIO - VIA O. VIGLIANI - PIAZZA BENGASI - USCITA DALLA CITTA' PER MONCALIERI (e ritorno) ;

-         l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)      i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;

b)      non vengano posizionate strutture o altro sulle aree verdi;

c)      non vengano impegnate le alberate con tiranti o altro;

d)      le aree interessate vengano lasciate pulite e libere da ingombri al termine della manifestazione e non vengano parcheggiati automezzi all'interno del parco (eccetto l'ingresso dei veicoli per carico e scarico);

e)      dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;

f)        i partecipanti dovranno rimanere rigorosamente in gruppo, senza frazionamenti, astenendosi dal competere fra di loro;

g)      vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio