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ORDINANZA N. 2315

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n.

LOCALITÀ strada Mongreno

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

del

GI/VARIE07/mongreno

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3334 prot. 690 del 27.09.2001, con la quale in strada Mongreno, veniva istituito al punto 1) il limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dal n.c. 47 e procedendo verso SUD per un tratto di m 140 circa e al punto 2) la posa in opera di due dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui uno a m 25.00 circa a SUD del n.c. 49 e l'altro in corrispondenza del n.c. 54;

Considerato che i provvedimenti viabili afferenti a strada Mongreno rientrano nel Piano di Sicurezza degli Edifici Scolastici;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in strada comunale di Mongreno

1)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dal n.c. 47 e procedendo verso SUD per un tratto di m 240 circa;

2)   la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:

sulla semicarreggiata OVEST una serie in corrispondenza del n.c. 65;

sulla semicarreggiata EST una serie a m 10.00 circa a SUD del n.c. 71;

3)   la realizzazione di due attraversamenti rialzati, con funzione di rallentatori di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, rispettivamente:

n. 1 in corrispondenza del n.c. 54 e n. 1 a m 10.00 circa a NORD del n.c. 71;

4)   l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato OVEST della via, n. 3 a NORD e n. 3 a SUD del n.c. 54, disposte perpendicolarmente al f. marciapiede e n. 3 a m 20.00 circa a SUD del n.c. 54;

5)   l'istituzione della sosta negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine", sul lato OVEST della via, immediatamente a SUD del n.c. 54 per n. 5 posti auto;

6)   la revoca dell'ordinanza n. 3334 prot. 690 del 27.09.2001, meglio specificata in premessa;

7)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori e degli attraversamenti rialzati, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio