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ORDINANZA N. 2315 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. |
LOCALITÀ strada Mongreno |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del |
GI/VARIE07/mongreno |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 141, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3334 prot. 690 del 27.09.2001, con la quale in strada Mongreno,
veniva istituito al punto 1) il limite massimo di velocità di 30 km/h, a
partire dal n.c. 47 e procedendo verso SUD per un tratto di m 140 circa e al
punto 2) la posa in opera di due dossi
artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera
b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada, di cui uno a m 25.00 circa a SUD del n.c. 49 e l'altro in
corrispondenza del
n.c. 54;
Considerato che i provvedimenti viabili afferenti a
strada Mongreno rientrano nel Piano di Sicurezza degli Edifici Scolastici;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada
comunale di Mongreno
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dal n.c. 47 e procedendo
verso SUD per un tratto di m 240 circa;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
sulla semicarreggiata OVEST una serie in corrispondenza del n.c. 65;
sulla semicarreggiata EST una serie a m 10.00 circa a
SUD del n.c. 71;
3) la realizzazione di due attraversamenti rialzati, con funzione di rallentatori di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, rispettivamente:
n. 1 in corrispondenza del n.c. 54 e n. 1 a m 10.00 circa a NORD del n.c. 71;
4) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato OVEST della via, n. 3 a NORD e n. 3 a SUD del n.c. 54, disposte perpendicolarmente al f. marciapiede e n. 3 a m 20.00 circa a SUD del n.c. 54;
5)
l'istituzione della sosta negli appositi spazi
attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine", sul lato OVEST della
via, immediatamente a SUD del n.c. 54 per n. 5 posti auto;
6)
la revoca
dell'ordinanza n. 3334 prot. 690 del 27.09.2001, meglio specificata in premessa;
7)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori e degli
attraversamenti rialzati, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.