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ORDINANZA N. 2226 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 258 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 22.05.2007 |
GI/VARIE07/madama
cristina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza
n. 872 prot. 123 del 22.02.2007, con la quale in via Madama Cristina venivano
istituiti una corsia unidirezionale sulla corsia OVEST della semicarreggiata
EST e il divieto di fermata sul lato EST della carreggiata EST, nel tratto
compreso tra via Petitti e corso Dante;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 8 - San
Salvario - Borgo Po;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madama
Cristina
1) l'istituzione del divieto di fermata sul lato EST della via nei seguenti tratti:
a
partire dal f.f. NORD di via Petitti e, procedendo verso NORD, per un tratto di
m 39.00 circa;
a
partire dal f.m. SUD di corso Dante e, procedendo verso SUD, per un tratto di
m. 20.00 circa;
2)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato EST di via Madama Cristina a partire da m
39.00 circa a NORD del f.f. NORD di via Petitti e, procedendo verso NORD fino a
m 20.00 circa a SUD del f.m. SUD di corso Dante, con le modalità stabilite con
l'ordinanza n. 795 prot. 125 del
4.03.2003;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 872 prot. 123 del 22.20.2007, meglio specificata in
premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti
di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia
e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei
veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.