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ORDINANZA N. 2221 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 253 |
LOCALITÀ corso Regina Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
Del 22.05.2007 |
GI/VARIE07/margherita |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Mobilità relativa
alla necessità di facilitare l'accesso ai veicoli dei Vigili del Fuoco sul
corso Regina;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Regina
Margherita
1)
l'istituzione
di una corsia riservata, a senso unico di circolazione veicolare con direzione
da OVEST verso EST, sul lato NORD della carreggiata centrale SUD del corso a
partire da m 20.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c.
330/B e procedendo verso EST fino all'intersezione con corso Svizzera;
2) l'istituzione del divieto di transito veicolare su detta corsia
riservata, fatta eccezione per:
·
i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia
Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti
dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.