Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 2214

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 248

LOCALITÀ Corso Regio Parco

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 21.05.2007

MO/VARIE07/regioparco

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 494 prot. n. 48 del 2.02.2007, con la quale si istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD di Corso Regio Parco, per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila", e precisamente:

a)                  immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24,

b)                 immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 36;

Accertato che l'area riservata alle operazioni di carico e scarico, realizzata di fronte al n.c. 36, risulta insufficiente, anche in considerazione dell'istanza di un esercizio commerciale ivi ubicato;

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regio Parco

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD, e precisamente:

a)      immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24 per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila",

b)      immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 36 per un tratto di m 8.00 circa, con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 494 prot. n. 48 del 2.02.2007, meglio specificata in premessa;

­       3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio