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ORDINANZA N. 2185 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1426 T |
LOCALITÀ piazza Castello ecc.. |
data 21.05.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 11955
T06-007-00016 |
SC/23/A/cotsp/castello5
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Prot. C.O.T.S.P. 1190/2007 |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta della Promauto Racing associazione sportiva, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di una sfilata di auto storiche;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in :
A)
§
Piazza Castello
§
Via Po
§
C.so Cairoli
§
C.so Vittorio Emanuele II
§
C.so Re Umberto
§
Via P. Micca
§
Piazza Castello
· l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 14.00 alle ore 16.30 il giorno 27.05.2007e per il tempo strettamente necessario al passaggio della sfilata di auto storiche cuii alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
B)
Piazza Castello, fronte Prefettura il dalle ore 07.00 del
26.05.2007 alle ore 24.00 del 27.05.2007
·
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione
coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta
consentita ai veicoli delle autorità che partecipano alla manifestazione di cui
in premessa, muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
con la precisazione che:
1. l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni;
2. gli organizzatori della sfilata dovranno assumere la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della sfilata sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
3. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della cerimonia;
4. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
5. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili e delle forze dell'ordine;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio