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ORDINANZA N. 2108 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1369 T |
LOCALITÀ strada delle Cacce, strada Castello di Mirafiori |
data 15.05.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 10 |
prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO |
ri/Ord. Varie/Cant. Pubbl. Vari/cacce |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità per lavori di realizzazione di una pista ciclabile;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A.
l'istituzione del divieto di transito ai
pedoni, a partire dalla data del presente provvedimento e sino a completamento
dei lavori, nei seguenti tratti:
1.
sulla banchina
ubicata a Nord/Est dell'intersezione di strada Castello di Mirafiori con strada
delle Cacce;
2.
sul marciapiede
adiacente al lato Est della carreggiata laterale Est di strada delle Cacce, a partire da m.70 circa a Nord
dell'intersezione con strada Castello di Mirafiori e, procedendo verso Nord,
per un tratto di m.260 circa;
3.
sul lato Est della
banchina Est di strada delle Cacce, a partire da m. 340 circa a Nord
dell'intersezione con strada Castello
di Mirafiori e, procedendo verso Nord fino all'intersezione con via Formaggini.
B. l'istituzione del divieto di sosta, a partire dalla data del presente provvedimento e sino a completamento dei lavori, sul lato Est della carreggiata Est di strada delle Cacce a partire dall'intersezione con strada Castello di Mirafiori e, procedendo verso Nord, per un tratto di m.330 circa.
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio