|
ORDINANZA N. 2103 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 245 |
LOCALITÀ Via GARIBALDI |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 14.5.07 |
SB/VARIE07/garibaldi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 523 prot. n. 68 del 12.2.2004 con la quale, tra l'altro, al
punto E) sono elencati i veicoli esenti dal divieto di circolazione nell'area
pedonale di via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Palestro e piazza
Statuto, nonché le modalità del regime della sosta per effettuare le operazioni
di carico-scarico cose;
Vista la
segnalazione del GTT S.p.A.;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Garibaldi
tratto: corso Palestro - piazza Statuto, esclusi
1)
è
consentito il transito ai veicoli di trasporto pubblico della linea STAR 2
Trasporto Pubblico Locale, in deroga al divieto imposto con ordinanza n. 523
del 12.02.2004, lett. E) (ZTL Pedonale);
2)
è
consentita l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci esclusivamente
sul lato nord e sul lato sud del tratto di via, lasciando libera una corsia
centrale transitabile di almeno m 3.50 di ampiezza, con la conferma degli orari
citati sotto il titolo "Carico-scarico merci" nella predetta ordinanza n. 523
del 12.02.2004, lett. E) (ZTL Pedonale);
3)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 10 Km/h nel suddetto tratto di via;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.