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ORDINANZA N. 2061 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 243 |
LOCALITÀ LUNGO PO DIAZ |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 11.05.2007 |
SB/VARIE07/diaz4 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
segnalazione del civico Ufficio Tecnico del Settore Mobilità;
Vista
l'ordinanza n. 1776 prot. n. 204 del 23.4.2007 con la quale in Lungo Po Diaz,
tra l'altro, al punto 1) è stato istituito il divieto di sosta permanente, con
sosta consentita, con disposizione "in fila", ai veicoli GTT che
effettuano servizio di trasporto pubblico, sulla carreggiata presente nella
banchina spartitraffico compresa tra Lungo Po Diaz e corso Cairoli, e cioè in
corrispondenza del capolinea della linea STAR 2;
Considerato che
occorre, per motivi di sicurezza stradale, vietare ivi il transito a tutti i
veicoli ad eccezione di quelli del GTT S.p.A. che effettuano capolinea;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Lungo Po Diaz
- ad integrazione dell'ordinanza
n. 1776 del 23.4.2007, l'istituzione del divieto di transito veicolare sulla
carreggiata presente nella banchina spartitraffico compresa tra Lungo Po Diaz e
corso Cairoli, fatta eccezione per i
veicoli del GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico;
- la pubblicità del suscritto
provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio