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ORDINANZA N. 2053 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
235 |
LOCALITÀ Via CARLO ALBERTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del
11.05.2007 |
SB/VARIE07/alberto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 574 prot. n. 85 del 22.2.2005 con la quale in via Carlo Alberto,
tra l'altro, alla lettera A) punto 1) veniva istituito il divieto di sosta
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato
ovest della via, per un tratto di m 12,50 circa, a partire da m 5 circa a sud
dell'intersezione sud con via Giolitti e procedendo verso sud, con disposizione
"in fila" e la contestuale revoca della sosta a pagamento;
Vista la nota
della COMDATA S.p.A. con sede in via Carlo Alberto 22/A;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Carlo Alberto
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato ovest della via, per un tratto di m 9 circa a partire da
m 5 circa a sud dell'intersezione con via Giolitti e procedendo verso sud, con
disposizione "in fila";
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato ovest della via,
per un tratto di m 6 circa a partire da m 1.50 circa a sud del passo carraio
contraddistinto con il n.c. 20 procedendo verso sud, e la revoca contestuale
della sosta a pagamento;
3)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 574 prot. n. 85 del 22.2. 2005, limitatamente
al punto 1) della lettera A), meglio specificato in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.