ORDINANZA N. 2053

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 235

LOCALITÀ Via CARLO ALBERTO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 11.05.2007

SB/VARIE07/alberto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 574 prot. n. 85 del 22.2.2005 con la quale in via Carlo Alberto, tra l'altro, alla lettera A) punto 1) veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato ovest della via, per un tratto di m 12,50 circa, a partire da m 5 circa a sud dell'intersezione sud con via Giolitti e procedendo verso sud, con disposizione "in fila" e la contestuale revoca della sosta a pagamento;

Vista la nota della COMDATA S.p.A. con sede in via Carlo Alberto 22/A;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Carlo Alberto

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della via, per un tratto di m 9 circa a partire da m 5 circa a sud dell'intersezione con via Giolitti e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";

2)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato ovest della via, per un tratto di m 6 circa a partire da m 1.50 circa a sud del passo carraio contraddistinto con il n.c. 20 procedendo verso sud, e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

3)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 574 prot. n. 85 del 22.2. 2005, limitatamente al punto 1) della lettera A), meglio specificato in premessa;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio