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ORDINANZA N. 2052 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 234 |
LOCALITÀ Via MONTECUCCOLI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
11.05.2007 |
SB/VARIE07/montecuccoli2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3839 prot n 528 del 14.9.2006 che in via Montecuccoli, tra
l'altro, al punto 1) istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore
20.00 dei giorni feriali, con sosta consentita alle "Ambulanze" sul
lato SUD della via, a partire da m 16.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via
Avogadro e procedendo verso OVEST per un tratto di m 7.00 circa con
disposizione "in fila", e la contestuale revoca della sosta a
pagamento;
Vista la nota
del Centro Diagnostico per prestazioni sanitarie sito in via Montecuccoli 5;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Montecuccoli
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con
sosta consentita alle "Ambulanze" sul lato SUD della via, a partire
da m 16.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via Avogadro e procedendo verso
OVEST per un tratto di m 7.00 circa con disposizione "in fila", e la
contestuale revoca della sosta a pagamento;
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 3839 prot. n. 528 del 14.9.2006,
limitatamente al punto 1), meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.