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ORDINANZA N. 2029 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 232 |
LOCALITÀ Piazza ARBARELLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 09.05.2007 |
SB/VARIE07/arbarello |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 985 (939) prot. n. 7371 del 26.11.1987 con la quale, tra
l'altro, veniva regolamentata la "zona disco" nonché la "zona blu" sull'area
centrale della piazza Arbarello;
Vista l'ordinanza n. 70 (64) prot. n. 7149 del 5.2.1988 con la quale, tra l'altro, venivano regolamentati i sensi unici di circolazione veicolare sulla piazza Arbarello;
Vista
l'ordinanza n. 122 prot. n. 20 del 14.1.2003 che istituiva il divieto di sosta
permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato della Svizzera muniti
di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli
in sosta non autorizzata, sul lato NORD della carreggiata perimetrale NORD, a
m. 5.00 circa ad OVEST del filo marciapiede OVEST di via della Consolata, per
un posto auto con disposizione a "pettine";
Visti i disegni
progettuali del civico Ufficio Tecnico nei quali si evidenzia il nuovo assetto
della viabilità in piazza Arbarello, ivi compresa la regolamentazione della
sosta veicolare;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in piazza Arbarello
1) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare:
a) sulla
carreggiata perimetrale est con direzione da sud verso nord;
b) sulla
carreggiata intermedia est con direzione da nord verso sud;
c)
sulla
carreggiata perimetrale ovest con direzione da sud verso nord
(proseguimento via Fabro);
d)
sulla
carreggiata intermedia ovest con direzione da nord verso sud;
e)
sulla
carreggiata perimetrale nord con direzione da est verso ovest:
f)
sulla
carreggiata perimetrale sud con direzione da ovest verso est;
2) l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o
attrezzati:
a)
su
ambo i lati della carreggiata laterale ovest (proseguimento di via Fabro), con
disposizione "a spina";
b)
sul
lato nord della carreggiata perimetrale nord, con disposizione "in fila";
c)
su
ambo i lati della carreggiata intermedia est, con disposizione "a pettine";
d)
su
ambo i lati della carreggiata perimetrale est, con disposizione "a pettine";
3) l'istituzione del diritto
di precedenza sulla carreggiata intermedia est rispetto alla carreggiata perimetrale
sud;
4) la conferma dell'obbligo di
fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che dalla carreggiata
perimetrale nord si immettono nella carreggiata intermedia ovest (proseguimento
di via Bligny);
B) nell'area centrale, adibita
a parcheggio, compresa tra le carreggiate: perimetrali nord, sud ed intermedie
est ed ovest:
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con andamento antiorario;
2)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare:
a)
da
nord verso sud, nel varco di uscita di sud-ovest;
b)
da
nord verso sud, nel varco di entrata di nord-ovest;
c)
da
sud verso nord, nel varco di uscita di nord-est;
d)
da
sud verso nord, nel varco di entrata di sud-est;
3) l'istituzione della sosta negli appositi
spazi demarcati e/o attrezzati:
a)
sul
lato ovest della corsia di manovra ovest, con disposizione "a pettine";
b)
sul
lato nord della corsia di manovra nord, con disposizione "a spina";
c)
sul
lato sud della corsia di manovra nord, con disposizione "in fila";
d)
sul
lato est della corsia di manovra est, con disposizione "a pettine";
e)
sul
ambo i lati della corsia di manovra sud, con disposizione "a spina";
4) l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, sul lato ovest della corsia di manovra est dell'area di parcheggio;
5) l'istituzione del divieto di
sosta permanente, con sosta riservata a cicli e motocicli, nelle apposite rastrelliere:
a)
sul
lato est della corsia di manovra est in corrispondenza del varco di accesso
prospiciente la carreggiata perimetrale sud;
b)
sul
lato est della corsia di manovra est in corrispondenza del varco di uscita
prospiciente la carreggiata perimetrale nord;
c)
sul
lato est della corsia di manovra ovest;
C) la revoca delle ordinanze n.
985 del 26.11.1987, n. 70 del 5.2.1988 e n.122 del 14.1.2003, meglio
specificate in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.