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ORDINANZA N. 2027 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 230 |
LOCALITÀ Via SANTENA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del 09.05.2007 |
SB/VARIE07/santena |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2677 prot. n. 360 dell'11.7.2005 che in via Santena, tra
l'altro, al punto 1) istituiva la sosta negli appositi spazi demarcati e/o
attrezzati sul lato nord della via, con disposizione "a spina", fatta
eccezione per un posto auto con disposizione "in fila",
immediatamente ad ovest del passo carraio contraddistinto con il n.c. 7/A; e al
punto 2) istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle
biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord
della via, per un tratto di m 5 circa a partire da m 4,50 circa ad est del
passo carraio contraddistinto con il n.c. 5 e procedendo verso est;
Vista la
relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 9 Nizza
Lingotto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Santena
1)
l'istituzione
della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sul lato nord della
via, per un tratto di m 15 circa immediatamente a est del n.c. 7/A e procedendo
verso est, con disposizione "a spina";
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 2677 prot. n. 360 dell'11.7.2005,
limitatamente ai punti 1) e 2), meglio specificati in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.