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ORDINANZA N. 2026

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 229

LOCALITÀ C.so Taranto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

Del 09.05.2007

MO/VARIE07/Taranto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;

Vista la delibera della Giunta Comunale del 10.12.2002 mecc. 200211032/106 G.C. con la quale è stata approvata la realizzazione della nuova area mercatale di C.so Taranto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in C.so Taranto, banchina centrale nei tratti: P.zza Sofia - via Ancina esclusa, e da via Ancina per un tratto di m 120 ad OVEST di via Ancina stessa

1)   l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, fatta eccezione per i veicoli dell'Amiat che attendono al servizio specifico, i veicoli di soccorso e della forza pubblica e degli operatori di mercato durante il funzionamento del medesimo;

2)   l'istituzione del divieto di fermata fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio, che potranno sostare, negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, esclusivamente dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi e dalle ore 5.30 alle ore 15.00 degli altri giorni feriali, in quanto trattasi di area destinata al mercato rionale;

3)   l'istituzione di un parcheggio per autoveicoli per un tratto di m 44 ad EST di via Corelli, delimitato: ad OVEST da via Corelli, a NORD dalla carreggiata NORD del corso Taranto e a SUD dalla carreggiata SUD del Corso Taranto;

4)      la sosta con disposizione a spina nell'area centrale del parcheggio di cui al punto 3;

5)      l'istituzione del senso unico antiorario sulla corsia di manovra del parcheggio di cui al punto 3;

6)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli in uscita dal parcheggio di cui al punto 3;

 

B) in C.so Taranto, carreggiata NORD

 

- la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico realizzati mediante applicazione in serie di cinque striscie bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del REA del CDS, a m 12 ad EST del n.c. 135 e a m 25 ad EST del n.c. 169;

 

C) in C.so Taranto, carreggiata SUD

 

- la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico realizzati mediante applicazione in serie di cinque striscie bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del REA del CDS, a m 15 ad OVST del n.c. 160 e a m 25 ad OVEST del f.m. OVEST di via Sinigaglia;

 

D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli; che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e alla posa dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio