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ORDINANZA N. 1971 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
220 |
LOCALITÀ via Sant'Ottavio |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del
7.05.2007 |
GI/VARIE07/ottavio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1631 prot. 290 dell'11.06.99, con la quale nell'area denominata
"Vanchiglia" venivano istituite aree riservate al servizio di persone disabili
e, tra le altre, sul lato SUD di via Sant'Ottavio, un posto auto
immediatamente ad OVEST del n.c. 46;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Sezione VII - Valdocco dell'avvenuto trasferimento in altra sede
di un Centro socio-sanitario ivi ubicato;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca della lettera D) dell'ordinanza n. 1631 prot. 290 dell'11.06.99, meglio
specificata in premessa;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.