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ORDINANZA N. 1970 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 219 |
LOCALITÀ via Villa Glori |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
7.05.2007 |
GI/VARIE07/Villa
Glori |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 4588 prot. 587 del 5.11.2004, con la quale in via Villa Glori
veniva istituita la sosta negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con
disposizione "a pettine" sul lato OVEST della via, a partire dal
punto individuato a m 4.50 circa a SUD del passo carrabile contrassegnato dal
n.c. 21, e procedendo verso SUD per un tratto di m 28.00 circa;
Vista la segnalazione della Divisione Ambiente e
Verde - Settore Gestione Verde;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Villa
Glori
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli nell'area ubicata a SUD-OVEST
dell'intersezione di via Villa Glori con corso Sicilia;
2)
l'istituzione
della sosta negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a
pettine":
- sulla corsia di manovra OVEST
a) sul lato OVEST a partire dal punto individuato a m 4.50 circa a SUD del passo carrabile stesso e, procedendo verso SUD;
b)
sul
lato EST a partire dal punto
individuato a m 14.00 circa a SUD del passo carrabile stesso e procedendo verso
SUD;
- sulla corsia di manovra
NORD
a)
sul
lato NORD e sul lato SUD
rispettivamente a partire da m 5.00 e a m 20.00 circa ad EST della corsia di
manovra OVEST e procedendo verso EST;
b) una fila disposta
diagonalmente tra le file SUD ed EST del parcheggio;
3)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
provengono dall'area attrezzata sopra individuata e che si immettono nell'area
di intersezione tra via Villa Glori e corso Sicilia;
4)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare nel percorso di accesso all'area verde di cui sopra, fatta eccezione ai mezzi di
soccorso, ai veicoli dell'AMIAT, ai veicoli strumentali utilizzati per la
manutenzione del parco, le biciclette ed i disabili muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dal Settore Gestione Verde per raggiungere la vicina
stazione di canottaggio;
5)
la
revoca dell'ordinanza n. 4588 prot. 587 del 5.11.2004, meglio specificata in
premessa;
6)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.