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ORDINANZA N. 1912 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 218 |
LOCALITÀ via del Ridotto, via Boccardo, corso Venezia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
Del 02.05.07 |
GI/VARIE07/boccardo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Divisione Funzioni
Istituzionali Ufficio Urbanistica;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via del Ridotto
nel parcheggio per autoveicoli delimitato a NORD da via Boccardo, ad EST
dall'area verde situata immediatamente ad OVEST di corso Venezia e a SUD dalla
via stessa, già disciplinato con ordinanza n. 861 prot. 112 del 22.02.2007;
1) l'istituzione
della sosta regolata con disco orario, per un tempo massimo di 1 ora dalle ore
8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali sul lato OVEST dell'area parcheggio, e
lungo il filo fabbricato, per un totale di 17 posti auto, dove è fatto obbligo
ai conducenti di indicare con idoneo mezzo ben visibile da apporsi sul lato
interno del parabrezza, l'ora d'arrivo;
2) l'istituzione
del divieto di transito ai caravan e agli autocaravan nell'area parcheggio in
parola;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.