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ORDINANZA N. 1912

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 218

LOCALITÀ via del Ridotto, via Boccardo, corso Venezia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 05

Del 02.05.07

GI/VARIE07/boccardo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Divisione Funzioni Istituzionali Ufficio Urbanistica;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via del Ridotto

nel parcheggio per autoveicoli delimitato a NORD da via Boccardo, ad EST dall'area verde situata immediatamente ad OVEST di corso Venezia e a SUD dalla via stessa, già disciplinato con ordinanza n. 861 prot. 112 del 22.02.2007;

1)      l'istituzione della sosta regolata con disco orario, per un tempo massimo di 1 ora dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali sul lato OVEST dell'area parcheggio, e lungo il filo fabbricato, per un totale di 17 posti auto, dove è fatto obbligo ai conducenti di indicare con idoneo mezzo ben visibile da apporsi sul lato interno del parabrezza, l'ora d'arrivo;

2)      l'istituzione del divieto di transito ai caravan e agli autocaravan nell'area parcheggio in parola;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio