ORDINANZA N. 1910

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 216

LOCALITÀ Via Porporati

 

CIRCOSCRIZIONE N.

del 02.05.07

MO/VARIE07/Porporati

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 272 prot. n. 1140 del 26/11/1964 che istituiva in via Porporati il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali nei tratti sottoindicati:

1)                      lungo il lato NORD della via Carlo Antonio Porporati, per un tratto di m 10.00 a partire dal filo fabbricazione EST della via San Giovanni Battista de La Salle ed in direzione EST;

2)                      lungo il lato EST della via San Giovanni Battista de La Salle per un tratto di m 16.00 a partire dal filo fabbricazione NORD della via Carlo Antonio Porporati ed in direzione NORD;

Vista la segnalazione del Civico Ufficio Tecnico - Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Porporati

la revoca dell'ordinanza n. 272 prot. n. 1140 del 26/11/1964, meglio specificata in premessa;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio