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ORDINANZA N. 1909 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 215 |
LOCALITÀ Via PROVANA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 02.05.07 |
SB/VARIE07/provana |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1420 prot. n. 254 del 16.4.2003 che in via Provana nel tratto: via dei Mille - via Cavour istituiva il divieto di circolazione veicolare, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle ore 16.20 alle 16.40, fatta eccezione per mezzi di soccorso e per i residenti che devono raggiungere le proprietà latistanti;
Vista la
richiesta dell'Istituto Comprensivo Statale "Niccolo' Tommaseo" di via dei
Mille 15;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Provana
nel tratto: via Cavour - via dei Mille
1)
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8.10 alle ore 8.40 e dalle ore
16.20 alle ore 16.40 dei giorni feriali, nel periodo di funzionamento della
scuola, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e dei residenti che devono
raggiungere le proprietà latistanti;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1420 prot. n. 254 del 16.4.2003, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.