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ORDINANZA N. 1908 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 214 |
LOCALITÀ Via MONTECUCCOLI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 02.05.07 |
SB/VARIE07/montecuccoli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2792 prot. n, 353 del 26.6.2006 con la quale in via Gramsci era
stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli
del Consolato del Brasile muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e
la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato nord della
via, per un posto auto, a partire da m 2 dall'intersezione con via Amendola e
procedendo verso est, con disposizione "in fila" e la contestuale
revoca della sosta a pagamento;
Vista
la nota del Consolato Onorario del Brasile con la quale si comunica il
trasferimento della sede da via Gramsci a via Montecuccoli 1;
Vista
la relazione del Comando di Polizia Municipale Sezione 1 Centro - Crocetta;
Vista
la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Visto
l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le
persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Considerata
l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in
via Montecuccoli
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato
del Brasile muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione
coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato sud della via, per un
posto auto, a partire da m 5 a est dell'intersezione con via Papacino e
procedendo verso est, con disposizione "in fila" e la contestuale
revoca della sosta a pagamento;
2)
la revoca
dell'ordinanza n. 2792 prot. n. 353 del 26.6.2006, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.