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ORDINANZA N. 1907 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 213 |
LOCALITÀ Piazza XVIII DICEMBRE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 02.05.07 |
SB/VARIE07/dicembre |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1039 prot. n. 948 del 12.6.1996 che in piazza XVIII Dicembre,
tra l'altro, al punto 2) della lettera A) istituiva il divieto di sosta
permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico cose, sul lato est per un tratto di m 15
partendo da m 6 circa a nord di via Cernaia;
Visto l'elaborato
progettuale del civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza XVIII Dicembre
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato est della corsia di
manovra est della piazza, per un tratto di m 13.20 a partire da m 7.20 a nord
dell'intersezione con via Cernaia e procedendo verso nord, con disposizione "in
fila";
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 1039 prot. n. 948 del 12.6.1996,
limitatamente al punto 2) della lettera A) meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.