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ORDINANZA N. 1906 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 212 |
LOCALITÀ Piazza CARLO FELICE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 02.05.07 |
SB/VARIE07/felice |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4246 prot. n. 544 del 7.11.2005 che, in piazza Carlo Felice sull'area rialzata di nord/est, sovrastante la copertura della rampa del parcheggio interrato istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, per un tratto di m 10 immediatamente a nord del n.c. 19 e procedendo verso nord, con disposizione "in fila";
Considerato che è stata autorizzata l'installazione di un dehors nell'area di cui alla suddetta ordinanza;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Carlo Felice
sull'area rialzata di
nord/est, sovrastante la copertura della rampa del parcheggio interrato
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, per un posto auto con
disposizione "a spina" in corrispondenza del n.c. 7;
2)
l'istituzione
del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico uguale o superiore
alle 3.5 t.;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 4246 prot. n. 544 del 7.11.2005, meglio specificata in
premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.