CITTÀ DI TORINO
n.ro
progr. 1235 T[DC2] |
LOCALITÀ: Via Pomaro |
del 30.04.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 |
Prot. n. |
sr/24/traslazione/pomaro 22 |
OGGETTO: Traslazione di un
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista la domanda presentata dall'amministratore del condominio sito in Via Pomaro n.c. 22 tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lavori di manutenzione delle ringhiere balconi;
Vista l'ordinanza n. 755 prot. 76 H del 06.03.2001 che ha istituito in via Pomaro n.c. 22, il divieto di sosta permanente con sosta "in fila" riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 3589 per un posto auto;
Vista l'ordinanza n. 601 prot. n. 405 T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in occasione di fiere, manifestazioni, cerimonie, riprese cinematografiche e pertinenze di cantieri stradali;
dal 02.05.2007 al 22.05.2007 dalle ore 08.00 alle ore 24.00
·
l'attuazione
dell'ordinanza n. 601 prot. 405 t del 23 febbraio 2005, con particolare
riferimento ai provvedimenti previsti ai punti 1 - 2 - 3 -;
·
la
sospensione dell'ordinanza n. 755 prot. n. 76 H del 06.03.2001 meglio
specificata in premessa;
· l'istituzione del divieto di sosta permanente sul lato NORD della via Pomaro in prossimità dell'intersezione con via Tripoli riservato esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 3589, per un posto auto;
· la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio