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ORDINANZA N. 1821 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 1187 T |
LOCALITÀ:
via Graglia |
data
24.04.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
prot. n. III 2.1 |
Am22\2007/cotsplavori/graglia |
Ogg:
prot. C.O.T.S.P. |
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dalla ditta Individuale Rasetto, tendente ad ottenere
l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per effettuare lavori edili ;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
dalle
ore 07.00 alle ore 19.00
in via Graglia, tratto: nn.cc. 23 - 25/A
·
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare
il suolo pubblico, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il
solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
latistanti ;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
-
la
chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali
stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita
segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio