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ORDINANZA N. 1794 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1167 t |
LOCALITÀ via Cassini |
data 23/04/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO |
FB457B/AESita/cassini |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla AES Torino per effettuare lavori di posa condutture;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A) in :
§ via Monte Ortigara, tratto: corso Trapani - n.c. 18, dal 23.04.07 al
01.06.07 e dal 28.03.07 al 30.03.07 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
§ via Cassini, tratto: Vespucci - via Cristoforo Colombo, dal 23.04.097
al 01.06.07 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
§ via Cassini, tratto: via Cristoforo Colombo - n.c. 12, dal 23.04.097 al
01.06.07 dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
§ via S. Ambrogio int. 5, tratto: via S. Ambrogio - via Guido Rey, dal
02.05.097 al 10.06.07 dalle ore 07.00 alle ore 18.00;
·
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati;
B) in via S. Ambrogio int. 5, tratto: via S. Ambrogio - via Guido Rey, dal
02.05.097 al 10.06.07 dalle ore 07.00 alle ore 18.00
·
l'istituzione
del senso unico alternato, con precedenza per i veicoli che percorrono la via
da Ovest verso Est;
C) la
revoca dei punti B) e C) dell'ordinanza n. 1696, prot. 1100 t del 18.04.07;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio