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ORDINANZA N. 1779 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 207 |
LOCALITÀ Via GIOLITTI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 23.04.2007 |
SB/VARIE07/giolitti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del GTT S.p.A.;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Giolitti
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato nord della via, per un tratto di m 15 circa a
partire dal filo marciapiede ovest di Lungo Po Diaz e procedendo verso ovest, e
la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
posa di n 5 dissuasori della sosta del tipo "piramide", nel tratto di via di
cui al suddetto punto 1), a m 0.50 dal filo cordolo del marciapiede e a m 1.50
l'uno dall'altro;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli
in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO