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ORDINANZA N. 1776 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 204 |
LOCALITÀ LUNGO PO DIAZ |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 23.04.2007 |
SB/VARIE07/diaz3 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del GTT S.p.A.;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Lungo Po Diaz
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione
"in fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto
pubblico, sulla carreggiata presente nella banchina spartitraffico compresa tra
Lungo Po Diaz e corso Cairoli, e cioè in corrispondenza del capolinea della
linea STAR 2;
2)
la
posa in opera di n. 58 dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" a margine
del marciapiede perimetrale della suddetta banchina spartitraffico, e
precisamente a m 0.50 dal filo cordolo e a m 1.50 l'uno dall'altro, di cui:
a)
n.
34 sul lato est a partire dal vertice nord della banchina e procedendo verso
sud;
b)
n.
24 sul lato ovest a partire dal vertice nord della banchina e procedendo verso
sud;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO