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ORDINANZA N. 1774

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 202

LOCALITÀ Corso SAN MAURIZIO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 23.04.2007

SB/VARIE07/Maurizio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta del "Centro di Cultura per il Gioco" ubicato in corso San Maurizio 6;

Considerato che il Centro suddetto necessita di uno spazio destinato alla fermata dei veicoli per consentire la salita/discesa dei bambini, nonché per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso San Maurizio

­       l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita per effettuare la salita e la discesa dei bambini nonchè le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della carreggiata laterale sud del corso, per un tratto di m 12 circa, a partire da m 3 circa ad ovest del n.c. 6 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO