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ORDINANZA N. 1774 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 202 |
LOCALITÀ Corso SAN MAURIZIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 23.04.2007 |
SB/VARIE07/Maurizio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del "Centro di Cultura per il Gioco" ubicato in corso San Maurizio 6;
Considerato che il Centro
suddetto necessita di uno spazio destinato alla fermata dei veicoli per
consentire la salita/discesa dei bambini, nonché per effettuare le operazioni
di carico e scarico cose, senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione
veicolare;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso San Maurizio
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita per effettuare la salita e la discesa dei bambini nonchè le
operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della carreggiata laterale
sud del corso, per un tratto di m 12 circa, a partire da m 3 circa ad ovest del
n.c. 6 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila", e la revoca
contestuale della sosta a pagamento;
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO