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ORDINANZA N. 1754 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1134 T |
LOCALITÀ Piazzetta dei Sapori, Via Monginevro ecc... |
data 20.04.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. 9949
T06-007-00016 |
sr/24//Ord.
Varie/O.S.P./Manif.
Priv. e Pert. CS/piazzetta
sapori monginevro.doc |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. prot. C.O.T.S.P. |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata da Associazione Monginevro 2000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa a manifestazione denominata "Monginevro Mon... Amour";
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area antistante il n.c. 86 di Via Monginevro e l'opposto n.c. 99,
per tutta l'area delimitata dal seguente perimetro (Piazzetta dei Sapori):
- a NORD, l'intera corsia di collegamento e l'intera carregiata compresa tra
Via Genola n.c. 1 bis e Via Campiglione 27/b (l'intero piazzale prospiciente il n.c. 86)
-
a SUD, la palazzina ex
uffici Lancia (n.c.99) per l'intera proiezione dello spazio antistante e
compreso tra Via Genola e Via Campiglione
-
a EST, Via Campiglione a partire dal n.c. 27 fino a comprendere
tutta la carreggiata di Via Monginevro;
-
a OVEST, Via Genola a
partire dal n.c. 1 bis fino a comprendere tutta la carreggiata di Via
Monginevro;
·
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione
forzata;
B) il 27 maggio 2007 dalle ore 00.00 alle ore 12.00
- in Via Monginevro, nel tratto compreso fra Piazza Sabotino e
CorsoTrapani escluse, escluso Corso Racconigi e Via Caraglio;
·
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione
forzata;
C) il 27 maggio 2007 dalle ore 06.00 alle ore 24.00
- in Via Monginevro, nei tratti compresi tra Piazza Sabotino e Corso
Trapani escluse, escluso Corso Racconigi e Via Caraglio
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
d) le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
e) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
f) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
g) presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
h) sia posizionata adeguata segnaletica di preavviso e transennatura nei punti di chiusura al traffico;
i) che sia presene in loco un adeguato servizio di vigilanza da parte degli agenti della Polizia Municipale e/o della Forza Pubblica e degli operatori preposti alla sicurezza opportunamente incaricati dagli organizzatori;
j) con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio