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ORDINANZA N. 1657 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 195 |
LOCALITÀ piazza Santa Giulia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
Del 16.04.2007 |
GI/VARIE07/ |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1464
prot. 178 del 10.04.2006, con la quale al punto 1) veniva istituito in:
via Buniva, lato OVEST nel tratto: corso Regina
Margherita - via Balbo;
via Buniva, lato EST: a partire da m 40.00 a SUD di
corso Regina Margherita e sino a via Balbo;
via Balbo, lato NORD: a partire da m 15.00 ad EST di piazza Santa Giulia e per un tratto di m 15.00 verso EST;
piazza S. Giulia, su ambo i lati della carreggiata OVEST, a partire da via Balbo e procedendo verso SUD per un tratto di m 45.00 circa;
piazza S. Giulia, lato OVEST della carreggiata EST, a partire da m 20.00 a SUD di via Balbo e procedendo verso SUD per un tratto di m 20.00;
piazza S. Giulia, lato EST della carreggiata EST, a partire da m 5.00 circa a SUD di via Balbo e procedendo verso SUD per un tratto di m 15.00;
corso Regina Margherita, lato NORD della carreggiata laterale SUD, a partire da m 15.00 circa ad EST di via Giulia di Barolo e procedendo verso EST per un tratto di m 15 circa;
il divieto di sosta, in quanto area di pertinenza
del mercato,
dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore
22.00 nei giorni prefestivi, con sosta consentita negli appositi spazi
attrezzati e/o demarcati ai veicoli degli operatori del mercato, muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Economiche e di
Servizio;
Vista l'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006, con la quale nell'Area Pedonale di seguito individuata:
a)
sulla banchina NORD di piazza Santa Giulia
b)
in via Giulia di Barolo, tratto: piazza Santa Giulia - corso Regina
Margherita
c)
sulla banchina SUD di corso Regina Margherita, tratto: via Buniva - via
Giulia di Barolo
d)
sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: via Buniva
- piazza Santa Giulia
e)
sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: piazza
Santa Giulia - via Vanchiglia
veniva istituito il divieto di circolazione veicolare, e al punto 2) lettera b) in deroga a tale divieto veniva
consentito ai veicoli degli operatori del mercato muniti di specifico
contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, il transito e la sosta negli
spazi a loro assegnati, nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00
e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00;
Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali - Settore Tecnico Infrastrutture per il Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la modifica del punto 1) dell'ordinanza n. 1464 prot. 178 del 10.04.2006 sostituendo all'orario di divieto di sosta
attualmente vigente dalle ore 6.00 alle
ore 17.00 nei giorni feriali e dalle 6.00 alle ore 22.00 nei giorni prefestivi,
la fascia oraria "dalle 6.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00
alle ore 20.00 nei giorni prefestivi," con sosta consentita negli appositi
spazi attrezzati e/o demarcati ai veicoli degli operatori del mercato, muniti
di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Economiche e di
Servizio;
la modifica del punto 2) lettera b) dell'ordinanza n. 122 prot. 11 del
13.01.2006
sostituendo all'orario di divieto di
circolazione veicolare attualmente vigente nei giorni feriali dalle ore 6.00
alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00, con la
fascia oraria "dalle ore 5.30 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore
5.30 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi;
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO