ORDINANZA N. 1657

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 195

LOCALITÀ piazza Santa Giulia

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

Del 16.04.2007

GI/VARIE07/

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 1464 prot. 178 del 10.04.2006, con la quale al punto 1) veniva istituito in:

via Buniva, lato OVEST nel tratto: corso Regina Margherita - via Balbo;

via Buniva, lato EST: a partire da m 40.00 a SUD di corso Regina Margherita e sino a via Balbo;

via Balbo, lato NORD: a partire da m 15.00 ad EST di piazza Santa Giulia e per un tratto di m 15.00 verso EST;

piazza S. Giulia, su ambo i lati della carreggiata OVEST, a partire da via Balbo e procedendo verso SUD per un tratto di m 45.00 circa;

piazza S. Giulia, lato OVEST della carreggiata EST, a partire da m 20.00 a SUD di via Balbo e procedendo verso SUD per un tratto di m 20.00;

piazza S. Giulia, lato EST della carreggiata EST, a partire da m 5.00 circa a SUD di via Balbo e procedendo verso SUD per un tratto di m 15.00;

corso Regina Margherita, lato NORD della carreggiata laterale SUD, a partire da m 15.00 circa ad EST di via Giulia di Barolo e procedendo verso EST per un tratto di m 15 circa;

il divieto di sosta, in quanto area di pertinenza del mercato, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 22.00 nei giorni prefestivi, con sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati ai veicoli degli operatori del mercato, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Economiche e di Servizio;

Vista l'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006, con la quale nell'Area Pedonale di seguito individuata:

a)      sulla banchina NORD di piazza Santa Giulia

b)      in via Giulia di Barolo, tratto: piazza Santa Giulia - corso Regina Margherita

c)      sulla banchina SUD di corso Regina Margherita, tratto: via Buniva - via Giulia di Barolo

d)      sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: via Buniva - piazza Santa Giulia

e)      sulla banchina NORD di via Balbo, tratto: piazza Santa Giulia - via Vanchiglia

veniva istituito  il divieto di circolazione veicolare, e al punto 2) lettera b) in deroga a tale divieto veniva consentito ai veicoli degli operatori del mercato muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, il transito e la sosta negli spazi a loro assegnati, nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00;

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali - Settore Tecnico Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

la modifica del punto 1) dell'ordinanza n. 1464 prot. 178 del 10.04.2006 sostituendo all'orario di divieto di sosta attualmente vigente dalle ore 6.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali e dalle 6.00 alle ore 22.00 nei giorni prefestivi, la fascia oraria "dalle 6.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi," con sosta consentita negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati ai veicoli degli operatori del mercato, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Economiche e di Servizio;

la modifica del punto 2) lettera b) dell'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006 sostituendo all'orario di divieto di circolazione veicolare attualmente vigente nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 17.00 e nei giorni prefestivi dalle ore 6.00 alle ore 23.00, con la fascia oraria "dalle ore 5.30 alle ore 15.00 nei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi;

­       la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO