ORDINANZA N. 1642

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1069 T

LOCALITÀ corso Regina Margherita

data 13.04.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 4

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/5T/regina7

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla 5 T scrl - Gruppo GTT per effettuare interventi di verifica periodica di taratura del "sistema di sanzionamento degli eccessi di velocità" ;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

dalle ore 00.00 alle ore 05.00 del 19.04.07 per diversi intervalli della durata di pochi minuti intervallati tra di loro

A)    in :

 

1)      corso Regina Margherita, carreggiata Nord, tratto di m 2500 da subito dopo l'intersezione semaforizzata "Regina/Lecce - Potenza" a poco prima dello svincolo verso corso Marche;

2)      corso Regina Margherita, carreggiata Sud, tratto di m 2500 da subito dopo l'uscita anulare verso corso Marche a poco prima dell'intersezione semaforizzata "Regina Margherita/Lecce - Potenza";

·         l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

B) in:

1)      uscita anulare della carreggiata Est di via P. Cossa verso corso Regina Margherita nella direzione Ovest;

2)      uscita anulare della carreggiata Ovest di via P. Cossa verso corso Regina Margherita nella direzione Ovest;

3)      uscita anulare della carreggiata Est di corso Marche verso corso Regina Margherita nella direzione Est;

4)      uscita anulare della carreggiata Ovest di via P. Cossa verso corso Regina Margherita nella direzione Est;

5)      uscita anulare della carreggiata Est di via P. Cossa verso corso Regina Margherita nella direzione Est;

 

·         l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a.       l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b.      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c.       sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d.      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·         la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio