ORDINANZA N. 1631

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1059T

LOCALITÀ: corso Svizzera

data 12/04/07

CIRCOSCRIZIONE N.4

prot. n. III 2.1

Am22/2007/quadrocotsp/svizzera2

Ogg: prot.

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta presentata dal Settore Attività Economiche e di Servizio, tendente ad ottenere l'autorizzazione per operatori di mercato ad occupare il suolo pubblico, avendo rilasciato una autorizzazione sperimentale per un posteggio notturno per vendita e somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di autobanco attrezzato nei pressi di c.so Svizzera;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

a far tempo dalla data del presente provvedimento e per il periodo di validità dell'autorizzazione

dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo

in corso Svizzera banchina OVEST, per un tratto di m 7 circa a partire da m 22 dal filo marciapiede SUD di corso Regina Margherita proseguendo verso SUD

·        l'istituzione del divieto di sosta, con sosta consentita per il veicolo utilizzato per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande munito di autorizzazione ad occupare ivi il suolo pubblico;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

-         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

-         sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;

-         ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;

-         che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio