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ORDINANZA N. 1631 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 1059T |
LOCALITÀ:
corso Svizzera |
data
12/04/07 |
CIRCOSCRIZIONE
N.4 |
prot.
n. III 2.1 |
Am22/2007/quadrocotsp/svizzera2 |
Ogg:
prot. |
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la
richiesta presentata dal Settore Attività Economiche e di Servizio, tendente ad
ottenere l'autorizzazione per operatori di mercato ad occupare il suolo
pubblico, avendo rilasciato una autorizzazione sperimentale per un posteggio
notturno per vendita e somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di
autobanco attrezzato nei pressi di c.so Svizzera;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
dalle ore 21.00 alle ore
06.00 del giorno successivo
in corso Svizzera banchina OVEST, per un tratto di m 7 circa a partire da m 22 dal filo marciapiede SUD di corso Regina Margherita proseguendo verso SUD
·
l'istituzione
del divieto di sosta, con sosta
consentita per il veicolo utilizzato per la vendita e somministrazione di
alimenti e bevande munito di autorizzazione ad occupare ivi il suolo pubblico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio