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ORDINANZA N. 1617 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 191 |
LOCALITÀ via Balbo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
Del 12.04.2007 |
GI/VARIE07/Balbo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006, con la quale al punto 7) veniva
istituito sul lato NORD di via Balbo, nel tratto compreso tra la
carreggiata OVEST e la carreggiata EST di piazza Santa Giulia, il divieto di
sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle
ore 23.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita, con disposizione
"in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci,
Vista la segnalazione della Divisione Servizi
Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Tecnico Infrastrutture per il
Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
sul lato NORD di via Balbo: nel tratto compreso tra la carreggiata OVEST e la carreggiata EST di piazza Santa Giulia
1) l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 9.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.30 alle
ore 19.00 dei giorni prefestivi, con la sosta consentita, esclusivamente ai
veicoli a braccia;
2) la modifica del punto 7) dell'ordinanza n.
122 prot. 11 del 13.01.2006 sostituendo all'orario di divieto di sosta
attualmente vigente con il seguente:
- dalle ore 6.00 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00
alle ore 15.00 nei giorni feriali;
-
dalle ore
6.00 alle ore 9.30 e dalle 19.00 alle
ore 20.00 nei giorni prefestivi;
con
la fermata consentita, con disposizione "in fila",
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci ;
3)
la
modifica del punto 8) dell'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006, con la
quale si estende la vigenza dell'orario della sosta a pagamento dalle ore 15.00
alle ore 19.30 dei giorni feriali, prefestivi esclusi, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n.
289 del 11/06/99;
4)
la
pubblicità del su scritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.