ORDINANZA N. 1617

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 191

LOCALITÀ via Balbo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

Del 12.04.2007

GI/VARIE07/Balbo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006, con la quale al punto 7) veniva istituito sul lato NORD di via Balbo, nel tratto compreso tra la carreggiata OVEST e la carreggiata EST di piazza Santa Giulia, il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, con la fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci,

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Tecnico Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

sul lato NORD di via Balbo: nel tratto compreso tra la carreggiata OVEST e la carreggiata EST di piazza Santa Giulia

 

1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 9.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.30 alle ore 19.00 dei giorni prefestivi, con la sosta consentita, esclusivamente ai veicoli a braccia;

2) la modifica del punto 7) dell'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006 sostituendo all'orario di divieto di sosta attualmente vigente con il seguente:

- dalle ore 6.00 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 nei giorni feriali;

-  dalle ore 6.00 alle ore 9.30 e dalle 19.00 alle ore 20.00 nei giorni prefestivi;

con la fermata consentita, con disposizione "in fila", esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci ;

3)             la modifica del punto 8) dell'ordinanza n. 122 prot. 11 del 13.01.2006, con la quale si estende la vigenza dell'orario della sosta a pagamento dalle ore 15.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, prefestivi esclusi, con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 del 11/06/99;

4)             la pubblicità del su scritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio