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ORDINANZA N. 1615 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 189 |
LOCALITÀ Via VENTIMIGLIA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 12.04.2007 |
SB/VARIE07/ ventimiglia |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3596 prot. n. 472 del 30.08.06 con la quale, tra l'altro, in via
Ventimiglia al punto 1) lettera b), è stato istituito il divieto di sosta
permanente, con sosta consentita, con disposizione "in fila", ai
veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico sul lato OVEST della
via, a partire da m 5 circa dal f.m. nord di via Biglieri, per m 50 circa in
direzione nord, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea 42;
Vista
la richiesta dell'Agenzia della Mobilità Metropolitana per l'esercizio della
linea 42;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in
via Ventimiglia
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in
fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato
OVEST della via a partire da m 23 circa dal filo recinzione sud di via
Biglieri, per m 43 circa in direzione nord, e cioè in corrispondenza del
capolinea della linea 42;
2)
la revoca
parziale dell'ordinanza n. 3596 prot. n.472 del 30.8.2006, limitatamente alla
lettera b) del punto 1), meglio specificato in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.